Le scala a pioli con Gabbia di protezione o “alla marinara”
La scala con gabbia in alluminio fissa a pioli viene utilizzata prevalentemente per accedere con maggior sicurezza a qualsiasi luogo sopraelevato. Questa tipologia di scala viene costruita, solitamente, in verticale ma può anche presentare una inclinazione non inferiore ai 75°. Proprio per questa sua caratteristica strutturale l’utilizzo della scala in alluminio alla marinara può causare, per coloro che la utilizzano, un particolare rischio di caduta dall’alto.
Per diminuire tale probabilità di infortunio, nell’articolo n. 17 del DPR n. 547 del 27 aprile 1955 intitolato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” viene precisato che le “scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.”
Per evitare ulteriori rischi si consiglia, a coloro che utilizzano la scala a pioli con gabbia, di non trasportare carichi troppo pesanti e di reggersi saldamente, con entrambe le mani, esclusivamente ai rispettivi pioli, per garantirne così una maggiore stabilità di salita.
Possiamo comprendere dallo stesso articolo 17 del DPR del 1955 che, per migliorare la sicurezza di un lavoratore in quota, “quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro”.
Il successivo Decreto Ministeriale del 27/03/1998 intitolato “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante specifica le caratteristiche tecniche di sicurezza del sistema anticaduta con la relativa scala ed indica le modalita’ per l’esecuzione delle prove”.
Il sistema di anticaduta, come viene espressamente descritto al punto 3, é costituito da una attrezzatura di sicurezza consistente essenzialmente in una guida fissa (ad esempio una rotaia), in un dispositivo di presa che collega la cintura di protezione alla guida e da un dispositivo di sicurezza contro l’uso improprio del sistema stesso.
In un secondo momento anche la Commissione Europea nel 2006 si è interessata alla sicurezza di questa scala e l’ha classificata come un dispositivo non propriamente anticaduta in riferimento alla norma EN ISO 14122-4:2004, come si può leggere nella nota n. 5 della “Decisione della Commissione del 27 ottobre 2006” che qui riportiamo di seguito:
Specificamente, la soluzione tecnica descritta nella norma EN ISO 14122-4:2004 —dispositivo per arrestare la caduta — non impedisce una caduta da una scala fissa. Essa limita solo le conseguenze di una caduta e richiede l’azione intenzionale dell’operatore per attivare il dispositivo di protezione individuale (DPI).
Nello stesso documento vi compaiono altre motivazioni che possiamo elencarle brevemente:
nota (4) – Non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta)
nota (6) – I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti
nota (7) – Contravvenendo al requisito essenziale […] pongono i requisiti delle misure integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI).