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La necessità di progettare ed installare sistemi anticaduta

Il settore delle costruzioni e delle manutenzioni ha da sempre fatto i conti con il rischio di caduta dall’alto, che, purtroppo, si conferma, ancora in tempi recenti, una delle principali cause di infortuni mortali.

Una parte di tali infortuni avvengono, peraltro, in situazioni che non afferiscono alla cantieristica classica, quanto piuttosto alle manutenzioni dell’opera eseguite in seguito.

In tale contesto appare pertanto cruciale l’installazione – e, soprattutto, la corretta progettazione – di sistemi anticaduta da installarsi sulle coperture e ovunque sussista un rischio di caduta dall’alto (ovverosia ogni qualvolta l’operatore si trovi ad agire ad un’altezza superiore ai 2m rispetto ad un piano stabile – art.117 D.Lgs 81/08).

Tale esigenza – anche con l’evolversi delle soluzioni proposte dai produttori – è andata di pari passo con un quadro normativo che ha visto parecchie evoluzioni nell’ultimo decennio, soprattutto per quanto riguarda le norme tecniche (UNI principalmente) e la normativa regionale che ha abbracciato via via porzioni sempre più ampie del Paese.

Sistemi anticaduta e situazione normativa

La legislazione statale, infatti, non è intervenuta in prima persona sulla materia dettando regole specifiche e puntuali, ma ha lasciato alla competenza regionale il compito di decidere se e per quali tipologie di lavori disporre l’obbligo di adottare misure protettive permanenti contro le cadute dall’alto.

Allo stato attuale, molte Regioni (es. Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto ed altre) sono intervenute disciplinando l’obbligo di installazione di dispositivi di ancoraggio su tutte le nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni qualora interessino la copertura. Ovviamente esistono differenze fra le varie norme regionali, ma l’impianto delle previsioni normative risulta avere un approccio comune.

Approccio che deriva dalle previsioni di impianto nazionale, in primis il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che – disciplinando l’uso e la manutenzione dei DPI – affronta anche il tema dei DPI anticaduta (artt. 111, 115, 74 e 77).

Tali previsioni trovano, inoltre, forma in quanto disposto all’Allegato XVI, Scheda II-3, Capitolo II “Il CSE, con riferimento alle sole misure permanenti in dotazione dell’opera, deve indicare le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza delle stesse”.

Dal combinato disposto dei succitati dettami normativi e delle norme tecniche UNI 795:2012, CEN/TS 16415:2013, UNI 11560:2014 e UNI 11578:2015 deriva, infatti, l’impianto normativo su cui sono costruite la maggior parte delle norme regionali, prevedendo di fatto una progettazione esecutiva dei sistemi anticaduta e la redazione di un Elaborato Tecnico di Copertura, da intendersi come elaborato esecutivo e manuale d’uso dei sistemi stessi.

Che cos’è un sistema anticaduta

Il sistema anticaduta, così come descritto nelle varie norme regionali, risulta costituito da due differenti sezioni, fra loro complementari, che necessitano di progettazione coordinata ed integrata:

  1. i DPI anticaduta, così come definiti dall’art. 74 del D.Lgs. 81/08, sono da intendersi come “attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore”, con tutte le intrinseche caratteristiche di uso personale, rimovibilità ecc.;
  2. i dispositivi di ancoraggio permanenti (che potranno a loro volta essere puntuali o lineari, le c.d. “linee vita”).

I DPI dovranno riportare la marcatura CE ed essere conformi al D.Lgs. 475/92 (appare opportuno ricordare che i DPI anticaduta sono di III categoria e come tali sottoposti agli obblighi di addestramento di cui all’art. 77 del D.Lgs. 81/08), mentre i dispositivi di ancoraggio permanenti rientrano nella disciplina dei Prodotti da Costruzione.

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