L’obbligo installazione linea vita in copertura è uno degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro e alle cadute dall’alto non previsto esplicitamente dalle leggi nazionali, ma stabilito da alcune regioni secondo criteri territoriali ogni volta differenti.
In particolare in Lombardia, ai sensi del decreto 119/2009, e in particolare dell’allegato “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”, sono previsti diversi obblighi concernenti l’accesso alla copertura, le installazioni di sicurezza per l’accesso in quota e anche i dispositivi di ancoraggio (le famose linee vita).
Tali norme si applicano in tutta la regione “alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.), nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura”.
Quindi, se l’edificio è esistente e non è previsto il rifacimento completo della copertura, non sono obbligatorie tutte le caratteristiche riportate nell’allegato citato, altresì dovrà essere prevista l’installazione della linea vita o di un sistema anticaduta a norma.
Qualora invece fosse realizzato un intervento strutturale sulla copertura, allora non solo le linee vita, ma anche tutti gli altri criteri del decreto andranno soddisfatti.