Marche, è in vigore dal 3 agosto 2018 le semplificazioni della norma per le cadute dall’alto da coperture edili: interventi interessati, elaborato tecnico della copertura, sanzioni e formazione
La Normativa linea vita Marche pubblicata sul Burm n. 67 del 2 agosto la legge regionale delle Marche 31 luglio 2018, n. 30 contenente semplificazioni nell’applicazione della normativa relativa alla prevenzione del rischio di cadute dall’alto nelle coperture edili, dal titolo:
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
La nuova Normativa linea vita Marche, in modifica della legge regionale 22 aprile 2014, n.7, semplifica le misure di protezione dai rischi di caduta dall’alto per lavori su tetti e coperture, prendendo in considerazione le questioni segnalate dalle categorie professionali coinvolte nella stesura del regolamento attuativo della legge.
Le principali modifiche
Le modifiche introdotte dalla nuova legge tendono, in primo luogo, a precisare oggetto ed ambito di applicazione: la nuova norma detta disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Interventi interessati
Definendo meglio gli interventi interessati, si fa riferimento a:
- coperture con falda inclinata o piana aventi un’altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 rispetto a un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento.
- manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti il rifacimento, anche parziale, del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l’accesso in copertura.
Interventi esclusi
Per quanto riguarda, invece, gli interventi esclusi:
- gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l’accesso in copertura.
- le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di interventi interessati dalle misure di prevenzione.
- interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili.
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.
Elaborato tecnico della copertura
La normativa linea vita Marche, legge regionale 30/2018 stabilisce, inoltre, che l’elaborato tecnico della copertura non è soggetto alla procedura prevista dal Testo unico dell’edilizia per le opere in zona sismica, in quanto l’elaborato non riguarda la statica della struttura.
Sanzioni
Oltre alla sanzione dell’improcedibilità del rilascio del permesso di costruire o titolo unico, la nuova legge prevede anche la sanzione della inefficacia della CILA o della SCIA nei casi in cui le comunicazioni siano ammesse e siano state presentate in mancanza dell’elaborato tecnico della copertura o in presenza di un elaborato incompleto.
Attività di formazione e informazione
In base a nuovi articoli inseriti dalla nuova legge, è prevista un’attività di formazione e informazione, affidata all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), che la Regione promuove anche tramite la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia. L’individuazione degli standard formativi spetta alla Giunta regionale.
fonte: Biblus