Il parapetto provvisorio è costituito da materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione, deve:
- avere consistenza rapportata alle sollecitazioni d’impiego e derivanti dalla pendenza della copertura;
- avere altezza utile non inferiore a 100 cm;
- essere costituito da almeno due correnti orizzontali, uno superiore ed uno intermedio (posto a metà altezza tra pavimento e corrente superiore);
- resistere nel suo insieme e in ogni sua parte al massimo sforzo cui può essere sottoposto, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua funzione;
- avere alloggiamenti dei montanti fissati su componente strutturale della copertura.
PROTEZIONE COLLETTIVA
Il Parapetto provvisorio è un Dispositivo di Protezione Collettiva avente la funzione di impedire la caduta dall’alto del lavoratore e di materiali, utensili, attrezzature di lavoro. Adatto alla protezione di aree di copertura di transito e lavoro che utilizzano materiali, utensili o attrezzature che per caratteristiche, modalità di impiego, sono a loro volta motivo di esposizione a rischio. I dispositivi possono essere impiegati esclusivamente secondo le modalità di montaggio e utilizzo previsti dal costruttore e devono essere regolarmente certificati secondo normativa
Richiede sistemi di protezione complementari sia durante la fase di montaggio, sia durante lo smontaggio e risulta non adatto ad attività di monitoraggio-ispezione e per interventi di manutenzione di breve durata.
NORME DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/2008
Art. 126, parapetti.
Allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro)
Art. 1.7.2.1, parapetto normale. Art. 1.7.2.2, parapetto normale con arresto al piede. Art. 1.7.2.3, parapetto equivalente
UNI EN 13374
Sistemi di protezione temporanea dei bordi – Specifiche di prodotto e metodi di prova