In qualunque operazione, il cui svolgimento avviene in quota (da un’altezza minima di 2 metri), diventa necessario dotarsi di linea vita e sistemi anticaduta, per garantire la sicurezza sul tetto.
la normativa
Il decreto 119 del 14 gennaio 2009 stabilisce «le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi caduta dall’alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile», che si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, industriale, agricolo, commerciale, etc.), «nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura».
Inoltre, «l’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione» della stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per gli operatori.
Il Decreto legislativo 81/2008 invece impone l’obbligo di svolgere i lavori in quota in sicurezza servendosi di impalcature, ponteggi o sistemi di ancoraggio.
Sicuramente il sistema di ancoraggio più pratico, diffuso, stabile e maggiormente affidabile è la linea vita.
Secondo la norma UNI EN 795 le linee vita sono «un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alla quali si agganciano gli operatori..».
Installazione
L’installazione della linea vita è quella maggiormente consigliata dalle aziende specializzate nella sicurezza in quota.
Questo perchè qualunque intervento in altezza – una pulizia dei canali di gronda e pluviali, la sostituzione di tegole, il posizionamento di un’antenna, etc. – diventerebbe molto più costoso.
Quindi l’installazione della linea vita diventa anche, conveniente, in termini di spesa per il committente che dovrà utilizzarla in seguito.
Per evitare azioni penali, e dimostrare la corretta posa della linea vita, dovrà essere accompagnata da una certificazione di un tecnico abilitato.
Infatti laddove emergessero violazioni relative alle normative vigenti, sarebbero coinvolti i responsabili dell’immobile (amministratore di condomino o proprietario), il datore di lavoro, dirigenti e preposti.