DPI

Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate o comunque portare appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano, concetto del resto molto bene espresso dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74 comma 1, riporta: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Un dispositivo di protezione individuale non può essere carente su alcune delle seguenti caratteristiche strutturali: comfort, ergonomia, innocuità e solidità, e tutti devono rispondere perfettamente agli stress test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro.

Vengono considerati DPI anche le Linee vita temporanee a cinghia complete di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio. Conforme alla norma EN 795 Classe B. Omologata da 1 a 3 operatori ideale per lavorare in sicurezza sulle coperture dove non è installato alcun tipo di sistema anticaduta.

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